CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente
Marco Moraglia
Vicepresidente
Ranise Filippo
Segretari:
Grappiolo Andrea
Mazzeo Alessandro
Piccardo Giuseppe
STATUTO 23/03/2005
DEFINIZIONE E FINALITA’
ART 1.
È’ costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l’Associazione:
ASSOCIAZIONE MUSICALE INDIPENDENTE “ SONORICA ART & MUSIC ” di seguito indicata per brevità “SONORICA”.
Sonorica è associazione di carattere volontario e non persegue fini di lucro. All’atto della sua costituzione Sonorica ha deciso la sua adesione all’ARCI N.A.. E ne ha assunto la tessera nazionale come propria. Sonorica è stata costituita ad Imperia, Via Nazionale, 95, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, aconfessionale e democratico. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
ART 2.
Le finalità di “SONORICA” sono la promozione, l’organizzazione e la gestione di attività musicali, teatrali, artistiche, multimediali, editoriali, culturali e ricreative in tutte le loro forme nonché dei servizi ad esse correlate, contribuendo in tal modo alla crescita sociale e civile dei propri soci.
ART. 2 Comma 2
Al fine di meglio perseguire le proprie finalità , l’associazione ha facoltà ,nel rispetto della caratteristica di sodalizio a base volontaria e dell’esclusione dello scopo di lucro , di offrire a terzi , dietro compenso , i servizi di organizzazione e gestione delle attività di cui al capoverso che precede. Per il raggiungimento dei propri scopi sociali SONORICA può collaborare con altre associazioni consimili. SONORICA nell’ambito delle proprie finalità statutarie può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.
I SOCI
ART 3.
Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso ed identità sessuale, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.
I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.
Agli aspiranti soci sono richiesti l’accettazione dello statuto, il regolamento interno, il godimento di tutti i diretti civili ed il rispetto della civile convivenza.
ART 4.
Gli aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, luogo e data di nascita unitamente all’attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali, consentendo nel contempo, in base alla legge 695/97, l’utilizzo dei dati comunicati ai soli fini associativi. E’ inoltre richiesto di allegare la documentazione, debitamente compilata, fornita da SONORICA all’atto della richiesta di iscrizione.
ART 5.
Entro 30 giorni dalla presentazione, il consiglio direttivo prenderà in esame le domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti richiesti e delibererà sulle stesse. Qualora la domanda venga accettata , la qualifica di socio diverrà effettiva e, previo il pagamento della quota sociale, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale ARCI Nuova Associazione e il nominativo verrà annotato nel libro dei soci.
Il consiglio direttivo si riserva il diritto insindacabile di respingere o rimandare l’adesione.
ART 6.
I soci hanno diritto a frequentare i locali dell’Associazione, partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse da SONORICA. Stessi diritti valgono per tutti i soci ARCI. Hanno inoltre diritto ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti allo scadere del proprio mandato. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera. I soci sono tenuti a presentarsi alle riunioni indette dal direttivo.
ART 7.
Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili. Il consiglio direttivo ha facoltà di emettere tessere gratuite.
ART 8.
La qualifica di socio si perde per:
Mancato pagamento della quota sociale
Espulsione o radiazione
Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo
ART 9.
Il consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o radiazione per i seguenti motivi:
Inosservanza delle disposizioni dello statuto, di regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi sociali
Denigrazione dell’associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci
L’attentare in qualche modo al buon andamento di SONORICA, ostacolane lo sviluppo
Appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà di SONORICA
L’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali a SONORICA, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito
ART 10.
Gli organi dell’Associazione sono:
L’Assemblea dei soci
Il Comitato Direttivo
Il Presidente
Tutte le cariche sociali necessarie al buon svolgimento delle attività (segretario, cassiere ecc…)
PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO
ART 11.
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:
Beni mobili ed immobili di proprietà di SONORICA
Contributi, erogazioni e lasciti diversi
Fondo di riserva
ART 12.
Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’assemblea dei soci entro il 30 aprile successivo. Eventuali residui attivi o passivi saranno regolati tramite il fondo di riserva, il quale dovrà comunque presentare un saldo attivo.
Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
ART 13.
Il bilancio dovrà prevedere la costituzione e l’incremento del fondo di riserva. L’utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione del consiglio direttivo.
Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere culturale, solidale, ricreativo e per nuovi impianti ed attrezzature.
L’ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ASSEMBLEA
ART 14.
Partecipano all’assemblea tutti i soci, che alla data di convocazione dell’assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale.
L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata a cura del consiglio direttivo tramite avviso scritto (o e-mail o telefonata), contenente la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno.
ART 15.
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi.
In seconda convocazione, invece, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno, salvo le eccezioni di qui all’art. 16.
Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.
ART 16.
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto e il voto favorevole di almeno 3/5 dei presenti.
Per deliberare riguardanti lo scioglimento, la liquidazione di SONORICA, valgono le norme in cui all’art. 30.
ART 17.
Il presidente e il segretario sono eletti all’assemblea.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta 1/5 dei soci presenti con diritto di voto.
Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni il numero dei votanti, il numero delle scheda valide, nulle e bianche, ed i voti ottenuti dai soci. Tale verbale dovrà poi essere a disposizione dei soci.
ART 18.
L’assemblea ordinaria viene convocata una volta l’anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile. Essa:
Approva il bilancio consuntivo e preventivo
Approva le linee generali del programma di attività
Elegge gli organismi direttivi alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi. In caso di parità di voti all’ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione a SONORICA
ART 19.
L’assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata 1/5 dei soci aventi diritto al voto.
L’assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.
GLI ORGANISMI DIRIGENTI
ART 20.
Il consiglio direttivo viene eletto dalla assemblea dei soci e dura in carica 5 anni.
E composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.
ART 21.
Il consiglio direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.
ART 22.
Il consiglio elegge al suo interno:
Il Presidente: ha la rappresentanza legale di SONORICA, è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il consiglio.
Il Vice presidente: coadiuva il presidente e, nel caso od impedimento di questi, ne assume le mansioni.
Il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo di SONORICA; redige i verbali delle sedute del consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vice presidente.
Il consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate all’attività di SONORICA.
ART 23.
Compiti del Consiglio Direttivo sono:
Eseguire le delibere dell’assemblea
Formulare i programmi delle attività sulla base delle linee approvate dall’Assemblea
Deliberare circa l’ammissione dei soci
Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci
Stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività
Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà di SONORICA o ad essa affidati
Decidere le modalità di partecipazione di SONORICA alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto
ART 24.
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri o su convocazione del Presidente.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un sono Consigliere
ART 25.
I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Nelle votazioni i Consiglieri non si possono astenere. Il Consiglio si riserva di prendere provvedimenti nei confronti dei membri dello stesso in caso di mancata presenza a numero tre Direttivi. Il Consigliere decaduto o dimissionario e sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all’elezione del consiglio e o a discrezione del Consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in 1/3 dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade. Il consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato da 2/3 dei consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’Assemblea incidendo nuove elezioni entro quindici giorni.
In caso di comportamento non conforme allo statuto e al codice civile/penale, anche un solo membro del Consiglio Direttivo può richiedere l’assemblea straordinaria dei soci per chiedere spiegazioni sul comportamento dello stesso.
ART 26.
La decisione motivata di scioglimento di SONORICA deve essere presa da almeno i 4/5 dei soci aventi diritto al voto in un’assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.
L’Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, e comunque per scopi di utilità generale procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.
DISPOSIZIONI FINALI
ART 27.
Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l’assemblea ai sensi del codice civile delle leggi vigenti.